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PENSIONE CONTRIBUTIVA: QUANTO PRENDE CHI VERSA IL 10%


Da: Le leggi illustrate  N. 10 ottobre 2002, articolo di Sergio D'Onofrio
pubblicato con la cortese autorizzatione del Direttore della rivista, Sig. Emilio TRIA

 Sono un ingegnere, ex funzionario dello Stato, che è andato in pensione nel gennaio del '98 con il massimo dell'anzianità (40 anni di contributi). Non sono rimasto con Ie mani in mano e subito dopo ho cominciato a fare delle consulenze e sono diventato anche amministratore di una società che lavora nel campo della progettazione di impianti. I compensi percepiti, così come vuole la legge, sono stati assoggettati al contributo del 10% dell'INPS. Ora però, avendo raggiunto l'età di 66 anni, penso di ritirarmi definitivamente. Secondo voi, con i versamenti fatti fino ad oggi potrò avere una pensione e, in caso positivo, come mi sarà calcolata? In base alla normativa in vigore posso farmi rimborsare i contributi e rinunciare alla pensione?

Lettera fermata –Vicenza
 Chi ha cominciato a lavorare dopo il 1995 non avrà, come i colleghi più anziani, una pensione agganciata agli stipendi degli ultimi anni ma a quanto è stato versato durante tutta l'attività lavorativa. Il nuovo sistema di calcolo, che per questo si chiama contributivo, non riguarda comunque solo le future generazioni.
Dal gennaio del 2001 lo stanno sperimentando tutti coloro che dopo il pensionamento si sono dedicati a un'attività autonoma, per la quale versano il famoso contributo del 10% nella gestione separata dell'Inps.
Il nuovo fondo, essendo stato istituito nel '96, paga infatti soltanto pensioni contributive. Quella ordinaria spetta a partire dal cinquantasettesimo anno di età a condizione che siano stati versati cinque anni di contributi e che l'importo maturato sia pari almeno all'assegno sociale maggiorato del 20% (429 € al mese nel 2002). Un risultato difficile da raggiungere se non sono state versate cifre stratosferiche.
Ma, se il soggetto gode di altra pensione (ed ha versato il contributo del 10% per l'attività di collaborazione), una volta cessato l'attività, può mettere a frutto i versamenti effettuati chiedendo all'Inps la pensione supplementare. Si tratta di una quota autonoma che si aggiunge al trattamento principale e che si può avere anche con meno di cinque anni di versamenti dal cinquantasettesimo anno in poi.
Diversa è la situazione di chi non gode di altra pensione e quindi ha versato al Fondo parasubordinati il 13 o il 14%. Costoro, se non hanno maturato un importo pari all'assegno sociale maggiorato del 20% devono attendere i 65 anni per andare in pensione.

Le regole di base
Prima di vedere con un esempio concreto come si sviluppa il calcolo, è il caso di ricordare anzitutto quali sono i passaggi fondamentali che portano al risultato finale.
1. I contributi versati danno diritto ad un accantonamento, che per i lavoratori parasubordinati in pensione è pari al 10% dei compensi percepiti.
2. Al 31 dicembre dell'anno successivo, le somme accantonate (il cosiddetto montante) vengono rivalutate su base composta con un indice Istat, ricavato dalla variazione media del prodotto interno lordo nominale (PIL). Per cui quanto è stato maturato nel '96 si rivaluta con l'indice del '97 e così via (Vedi Tabella 1).
3. Quando il lavoratore chiede la pensione, l'Inps calcola l'importo applicando al montante complessivo (dato dalla somma degli accantonamenti rivalutati) i coefficienti di valutazione riportati nella Tabella 2.

Come incide l'età
I coefficienti, con i quali il capitale accumulato si trasforma in pensione, sono uguali per tutte le categorie di lavoratori (privati, pubblici e parasubordinati) che liquidano una pensione ordinaria o supplementare con il sistema contributivo.
Come si può vedere dalla tabella, le percentuali variano in base all'età. A parità di condizioni, un soggetto che chiede la pensione a 57 anni prende il 25% in meno di chi lascia definitivamente l'attività a 65 anni.
I coefficienti per il calcolo della pensione si basano sulle aspettativa di vita (oggi 76 anni per gli uomini, 82 anni per le donne) e sono stati studiati in modo tale che a parità di contributi versati due persone, che lasciano il lavoro in età diverse, si presume ricevano complessivamente la stessa somma.

Niente rimborsi
I contributi versati all'inizio non possono essere rimborsati; l'ente lo ha escluso espressamente con una circolare del maggio 2001, chiudendo così un lungo contenzioso. Questa possibilità era prevista, per il periodo 1996-2001, solo per i sessantenni che non avevano raggiunto il requisito minimo di 5 anni e che non essendo titolari di altri trattamenti pensionistici non potevano chiedere la pensione supplementare.

Un esempio per il calcolo
Sulla base delle regole indicate, vediamo come si sviluppa il calcolo di una pensione supplementare contributiva.
Il caso ipotizzato è quello di un pensionato che ha cominciato a versare come collaboratore dal marzo 1998 e che ha cessato definitivamente di lavorare nel settembre di quest'anno all'età di 65 anni.
Durante il periodo di attività sono stati versati contributi per:
  • 6 milioni nel '98 (10% di 60 milioni);
  • 7 milioni nel '99 (10% di 70 milioni);
  • 8 milioni nel 2000 (10% di 80 milioni);
  • 8 milioni nel 2001 (10% di 80 milioni);
  • 6 milioni nel 2002 (10% di 60 milioni).
Per arrivare al montante complessivo si fanno le seguenti operazioni:
Accantonamento '986.000.000 
Montante rivalutato al 31/12/'98(6.000.000 x 1,056503)6.339.018
Accantonamento '997.000.000(6.339.018 più 7.000.000)13.339.018
Montante '99 rivalutato(13.339.018 x 1,051781)14.029.725
Accantonamento 20008.000.000 
Montante al 31/12/2000(14.029.725 più 8.000.000)22.029.725
Montante 2000 rivalutato(22.029.725 x 1,047781)23.082.327
Accantonamento 20018.000.000 
Montante al 31/12/2001(23.082.327 più 8.000.000)31.082.327
Montante complessivo 200131.082.327(nessuna rivalutazione)
Accantonamento 20026.000.000 
Montante complessivo 200237.082.327(nessuna rivalutazione)

Coefficiente di trasformazione: 6,136%
Pensione annua (37.082.327 x 6,136%) 2.275.371
Pensione mensile (2.275.371:13) 175.000 (90,39 euro)

N.B. La rivalutazione del montante contributivo su base composta viene effettuata al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione della contribuzione relativa all'anno di decorrenza della pensione e di quello precedente.

Tabella 1 - Come si rivaluta il montante contributivo
AnnoCoefficiente Istat
19961,055871
19971,053597
19981,056503
19991,051781
20001,047781


Tabella 2 - Aliquote di rendimento
Età di pensioneCoefficiente di trasformazione
574,720%
584,860%
595,006%
605,163%
615,334%
625,514%
645,911%
656,136%

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